CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA

R E G O L A M E N T O
Approvato nella seduta dell' 1.2.2000

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
(Principi Generali)

1. La nomina, la costituzione, le funzioni e i compiti della "Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna", d'ora in avanti denominata semplicemente "Commissione" sono disciplinate dalla L.R. 26 gennaio 1987, n. 4, dal presente Regolamento e per i casi non previsti dalla l.r. 4/87 dalle leggi regionali vigenti La Commissione dura in carica per tre anni e, in ogni caso, fino alla nomina di una nuova Commissione.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione ai sensi dell'art.5 della L.R. 4/87.

3. I1 Regolamento è approvato con il voto favorevole dei due terzi delle componenti della Commissione.

4. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dalla metà più una delle componenti e debbono essere approvate da due terzi delle componenti stesse.

5. Copia del Regolamento deve essere consegnata, a cura dell'apposito Ufficio di Segreteria della Commissione, alle componenti neoelette in occasione della prima seduta di insediamento.

Art. 2
(Prima seduta della Commissione e presidenza provvisoria)

1. Dopo l'elezione da parte del Consiglio Regionale, la Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale.

2. La prima seduta della Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età.

3. Funge da segretaria la componente più giovane di età.

4. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, la Commissione procede alla elezione della Presidente e della Vice Presidente.

CAPO Il

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3
(Composizione dell'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dalla Presidente e dalla Vice Presidente.

Art. 4
(Elezione dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'elezione della Presidente e della Vice Presidente avviene a votazione separata a scrutinio segreto.

2. L'elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletta chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione.

3. Eletta la Presidente si procede alla elezione della Vice Presidente sempre a scrutinio segreto. Risulta eletta la componente che ottiene il maggior numero di voti.

4. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene con l'apposizione dei voti su schede vistate dalla componente più anziana di età e da quella più giovane di età, rispettivamente Presidente e Segretaria della seduta.

Art. 5
(Durata in carica)

1. L'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione. In caso di dimissioni si procede a nuova elezione del Presidente e del Vice Presidente a norma dell'art. 4 del presente Regolamento.

2. La maggioranza delle componenti può proporre , con motivata richiesta sottoscritta dalla stessa maggioranza, la revoca dalla carica della Presidente e della Vice presidente. La proposta di revoca deve essere posta in discussione per la conseguente deliberazione entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 6
(Attribuzioni della Presidente e della Vice Presidente)

1. La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con l'esterno.

2. Convoca le riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e le presiede;

3. La Presidente in caso di assenza o di impedimento può delegare alla Vice Presidente le sue funzioni.

4. Nel caso di indisponibilità della Vice Presidente o quando particolari motivi di luogo o di materia lo consiglino, la Presidente può designare a rappresentarla in pubbliche manifestazioni od altro singole componenti, che abbiano assicurato la loro disponibilità.

5. La Vice Presidente collabora con la Presidente anche con particolare ripartizione dei compiti entro l'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7
(Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è organo di coordinamento delle determinazioni della Commissione; esso può delegare precisi incarichi alle componenti della Commissione sentita la Commissione stessa. Inoltre:

a) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti ed associazioni esterne;

b) cura che l'attività della Commissione sia diretta alla realizzazione dei fini istituzionali previsti dalla legge regionale 4/87

c) assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza della Commissione. Tali decisioni sono sottoposte per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta utile.

Art. 8
(Riunioni dell'Ufficio di Presidenza)

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno luogo almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta si renda necessario.

Art. 9
(Programma di lavoro)

1. La Presidente in collaborazione con la Vice Presidente e sentite le coordinatrici d'area, le coordinatrici dei gruppi di lavoro e singole componenti:

a) redige il programma di lavoro e lo sottopone all'approvazione della Commissione;

b) cura la predisposizione della relazione sull'attività svolta annualmente dalla Commissione sottoponendola all'approvazione della Commissione entro il 30 gennaio dell'anno successivo;

c) cura e sottopone al vaglio della Commissione semestralmente il quadro delle presenze-assenze delle componenti dei vari gruppi di lavoro per eventuali sostituzioni di incarichi necessarie alla realizzazione del programma di lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 6,comma 1 della L.R. n. 4/87, la relazione di cui al punto a) del presente articolo corredata dalla proposta di programma di cui al punto b) sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

CAPO III

DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10
(Dimissioni e decadenza)

1. Le eventuali dimissioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio regionale, perché il Consiglio ne prenda atto e proceda alla surroga. Esse hanno comunque efficacia dopo tre mesi dalla loro presentazione, anche nel caso in cui il Consiglio non ne abbia preso atto.

2. La Commissione propone al Consiglio regionale la decadenza delle componenti che risultino assenti, senza motivata giustificazione, per tre sedute consecutive. La decadenza ha efficacia dopo tre mesi dalla proposta al Consiglio, anche nel caso in cui questo non abbia provveduto.

Art. 11
(Attribuzioni e compiti delle componenti)

1. Le componenti fanno parte della Commissione dopo aver accettato per iscritto la nomina conferita dal Consiglio regionale.

2. Le componenti devono garantire la presenza alle sedute della Commissione, l'apporto personale e propositivo ai gruppi di lavoro e alla Commissione.

Art. 12
(Convocazione e ordini dei giorno)

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.

2. La Commissione è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti, anche via fax.

3. La seduta è valida se è presente la maggioranza delle componenti.

4. La Commissione è convocata anche quando ne faccia richiesta un terzo delle componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve avere luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.

5. In caso di mancata convocazione della Commissione da parte della Presidente, possono procedere alla convocazione le componenti di cui al comma precedente.

6. Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di sette giorni prima della data di convocazione della seduta.

7. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.

8. Ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine dei giorno della seduta successiva.

9. La Commissione può essere ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile.

Art. 13
(Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza delle sue componenti.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.

3. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per:

a) L'approvazione dei programmi di lavoro della Commissione e dei gruppi di lavoro;

b) L'approvazione della relazione annuale di cui all'art. 6, comma I, legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4;

c) Le decisioni in ordine all'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione.

4. La Commissione assume le proprie decisioni con votazione palese salvo i casi particolari previsti per legge.

5. Alle sedute della Commissione possono partecipare l'assessore regionale alle pari opportunità, la coordinatrice del "Progetto donna", il consigliere regionale di parità di cui al dlgs. 27 dicembre 1997, n. 469, le consigliere ed i consiglieri regionali, cui sarà data comunicazione della convocazione delle sedute e del loro ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 14
(Verbali delle sedute)

1. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del personale del Consiglio regionale assegnato alla Commissione.

2. Il verbale è distribuito alle componenti nella seduta successiva della Commissione e viene firmato dopo l'approvazione dall'estensore e dalla Presidente. Le componenti che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali ne dettano o ne consegnano il testo.

Art. 15
(Gruppi di lavoro)

1. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per l'attuazione del programma di lavoro, si può articolare, ai sensi dell'art.5 della L.R.n.4/87, in sezioni o gruppi di lavoro, per i quali può anche avvalersi di esperti esterni da essa proposti.

2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Sono composti da almeno tre componenti della Commissione scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.

3. Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno una coordinatrice, che ne convoca le riunioni, relaziona alla Commissione sull'andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte, tiene i contatti con l'Ufficio di Presidenza della Commissione, trasmette alla segreteria della Commissione le presenze registrate ad ogni singola riunione.

4. Le componenti della Commissione possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte. A tale scopo, le coordinatrici invieranno in tempo utile comunicazione delle convocazioni alla segreteria della Commissione, che provvederà ad avvertire telefonicamente tutte le componenti.

Art.16
(Coordinatrici d'area)

1. La Commissione, al fine di stabilire un rapporto capillare con le varie realtà territoriali, nomina per ogni provincia una Coordinatrice d'area, in base alle dichiarate conoscenze e disponibilità

2. La Coordinatrice d'area sottopone alla Commissione le situazioni rilevate nell'area di competenza e le relative proposte di intervento.

3. La Coordinatrice d'area, in caso di interventi urgenti, avrà cura di avvisare la Presidente che provvederà a convocare la Commissione o, qualora ciò non fosse possibile, ad adottare la decisione da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima seduta utile.

Art. 17
(Rapporti con organismi esterni)

1. La Commissione cura:

a) i rapporti con analoghe commissioni istituite a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, nonché in altre regioni italiane;

b) i rapporti con le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili esistenti sul territorio regionale e con le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali delle/i lavoratrici/tori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale.

2. Con tali soggetti la Commissione può individuare forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.

3. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.

Art. 18
(Indennità, gettoni e rimborsi spese)

1. Alle componenti la Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta di Commissione e riunione di gruppo di lavoro cui abbiano partecipato,. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'accesso dalla loro residenza alla sede della Commissione, all'indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi fuori dal territorio regionale o nell'ambito dello stesso. Alla Presidente, alla Vicepresidente, alle Coordinatrici dei gruppi di lavoro e alle Coordinatrici d'area spetta, inoltre, una indennità.

2. Gli importi delle indennità e dei gettoni, deliberati dal Consiglio regionale saranno rivalutati annualmente in base alle variazioni Istat alla data del primo gennaio di ogni anno.