CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA

Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4
Istituzione della Commissione per l’uguaglianza
dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna.

(BURC. 3 febbraio 1987, n. 6)

Art. 1
È istituita presso il Consiglio regionale della Calabria la Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, con l’obiettivo di promuovere l’effettiva eguaglianza rimuovendo le discriminazioni ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità, in conformità all’articolo 3 della Costituzione Italiana.

Art. 2
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in ambito regionale; raccoglie e diffonde tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile;

b) manifesta di propria iniziativa o a richiesta il proprio orientamento in ordine alle iniziative legislative e normative in genere riguardanti direttamente o indirettamente la condizione della donna; suggerisce le opportune ed eventuali modifiche alla disciplina legislativa regionale che interessa le donne, in particolare in materia di lavoro, sanità, servizi sociali, educazione, comunicazione di massa, famiglia, diritti civili, al fine di conformarla all’obiettivo di uguaglianza sostanziale;

c) promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione femminile contribuendo all’elaborazione ed alla verifica di codici di comportamento diretti sia a specificare le regole di condotta conformi agli obiettivi della parità di diritti e di opportunità , sia ad individuare e rimuovere le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;

d) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l’accesso al lavoro ed a concentrare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne;

e) riferisce sull’applicazione da parte degli enti pubblici e privati delle normative di parità e in particolare di quelle afferenti il lavoro e la sicurezza sociale;

f) promuove e assicura una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale.

Art. 3
La Commissione è eletta dal Consiglio regionale con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

È composta da tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile.

Art. 4
La Commissione dura in carica tre anni ed elegge a maggioranza assoluta una Presidente ed una Vicepresidente.

Per l’espletamento delle proprie funzioni la Commissione si avvale del supporto organizzativo e burocratico del Consiglio regionale .

Art. 5
La Commissione opera in piena autonomia adottando una propria organizzazione interna, con articolazione in sezioni o gruppi di lavoro e l’eventuale apporto di esperti disponibili per qualunque forma di collaborazione.

Art. 6
La Commissione invia entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta corredata da osservazioni e proposte.

La relazione è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni per l’esame e l’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio stesso e/o della Giunta.

La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7
La Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e per le successive rinnovazioni entro lo stesso termine decorrente dalla scadenza di cui all’articolo 4.

Le indennità di carica, i gettoni di presenza, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, spettanti ai componenti della Commissione, sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Gli emolumenti di cui al comma precedente decorrono dalla data di insediamento della Commissione.

(Commi aggiunti con l’articolo 13, comma 6 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14)

Art. 8
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’anno 1987 in lire 50 milioni, si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio sulla previsione di spesa per l’anno 1987, con la denominazione “Spese per promuovere l’effettiva uguaglianza dei diritti e pari opportunità tra uomo e donna”.

Per gli esercizi successivi la spesa occorrente sarà determinata con la legge di approvazione di bilancio e con l’apposita legge finanziaria che l’accompagna.

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